Art. 2.
(Responsabilità della pubblica amministrazione per ritardo dell'azione amministrativa).

      1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

 

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sono obbligate a rispettare i termini del procedimento fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
      2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole dovuta a carenza, determinante ai fini dell'istruttoria, di documentazione che l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente acquisire, la pubblica amministrazione è tenuta a versare un indennizzo forfettario a favore dei richiedenti il provvedimento nonché al risarcimento dell'eventuale danno.